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Cosa accadrà al TFR?

Un aspetto della riforma previdenziale. Se volete scrivere al curatore di questa rubrica, basta che clicchiate sul suo nome per avere la sua email: infofinanza@freeweb.org

di Gino Gatto

Cosa accadrà al TFR ? L'attuazione dei decreti per la nuova riforma previdenziale probabilmente slitterà di circa un anno. Il rincorrere di questa notizia, ha di fatto aperto possibilità di recupero per coloro che sino ad ora hanno tralasciato l'opportunità di valutare le problematiche che si prospettano per il previdenziale.

Il 23 agosto 2004 è stata approvata la legge quadro per la riforma previdenziale, conosciuta come riforma "Maroni" dal ministro del Welfare. Dalla pubblicazione della stessa, il Governo ha disponibili dodici mesi per redigere e approvare i decreti attuativi che regolamenteranno il passaggio alla nuova riforma previdenziale. Nella disposizione di legge, sono contenute innumerevoli novità, ma una delle più significative sicuramente e quella inerente il trattamento di fine rapporto.

Attualmente un dipendente, lunga la propria vita lavorativa accantona, circa una mensilità all'anno che verrà rivalutata per un coefficiente prestabilito (all'incirca il 1,5%) che gli verrà liquidata al momento della conclusione del rapporto lavorativo.

Tale accantonamento permane in azienda, durante l'iter lavorativo del dipendente e per effetto di accordi negoziali contrattati a livello nazionale con le Organizzazioni Sindacali questa temporanea dislocazione delle risorse dei dipendenti, assume una specifica funzione di sovvenzione all'interno della società.

Ciò, tali fondi vengono utilizzati per lo sviluppo aziendale e per l'acquisto di quanto risulti utile alle società nell'esercizio della propria attività. Fermo restando che al momento della cessazione del rapporto lavorativo, in qualsiasi momento avvenga, il dipendente ha diritto alla liquidazione di quanto gli spetta. La nuova normativa previdenziale, prevede che il trattamento di fine rapporto maturato (cioè quello che sino ad ora è stato accantonato) permanga a disposizioni del dipendente, mentre il TFR maturando (cioè gli accantonamenti futuri) dovranno essere versati al fondo negoziale di categoria, fondi previdenziali che sono costituito con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative dei Lavoratori; oppure ai fondi previdenziali di prossima costituzione presso Istituzioni quali INPS e la REGIONE.

Vediamo di recepire quale l'effetto innovativo incorpora il provvedimento normativo, quali siano le lacune o zone d'ombra, quali i benefici che potrebbe fornire nonché le modalità per poter aderire al progetto. Il legislatore, ha presupposto un modalità semplice ed efficace per l'adesione al nuovo sistema previdenziale, attraverso l'istituto del silenzio assenso. Non necessiterà alcuna procedura particolare per dare la propria adesione, sarà sufficiente non porre in essere alcuna azione, poiché il nostro silenzio costituirà automatica conferma ed avvallo legale, per la sottoscrizione ad un fondo previdenziale.

Diversamente, qualora un dipendente intendesse mantenere l'istituto del TFR, dovrà manifestare la propria volontà di non adesione al fondo negoziale di categoria o ad uno dei nuovi fondi previdenziali di prossima costituzione; attraverso una dichiarazione, rilasciata al proprio datore di lavoro, che intende avvalersi dell'istituto del trattamento di fine rapporto, ricusando l'adesione al fondo pensione. Quindi il principio legale è collegato alla manifesta volontà di non adesione attraverso l'esercizio palese. A questo punto, è d'obbligo porre l'accento sul concetto che, coloro i quali voglio usufruire del TFR dovranno manifestare tale volontà dichiarando di non volere aderire al fondi di previdenza integrativa, mentre coloro che vorranno beneficiare della previdenza integrativa, non dovranno esercitare la loro palese adesione, poiché la normativa ne prevede l'iscrizione automatica ad una forma previdenziale integrativa. È da considerare che tale anomalia, nel consueto modello procedurale, il modello di soddisfazione di una esigenza in ragione di una preventiva richiesta formulata, potrà ingenerare sicuramente delle notevoli implicazioni. Non sarà del tutto trascurabile riscontrare nel quotidiano che alcuni soggetti, i quali non ricercavano l'adesione ai fondi di previdenza integrativa, credendo di esercitare la loro volontà senza dover manifestare con una richiesta il proprio diniego, in virtù dell'istituto del silenzio assenso riscontreranno al momento della conclusione del rapporto lavorativo, di non avere il diritto al trattamento di fine servizio, poiché non avendo manifestato il proprio diniego, hanno inconsciamente aderito al fondo previdenziale.
Occorre quindi avere ben chiaro che se voglio aderire al fondo previdenziale integrativo non dovrò fare assolutamente nulla, il mio silenzio mi consentirà di essere iscritto automaticamente; se voglio mantenere il trattamento di fine rapporto, dovrò inviare al mio datore di lavoro una comunicazione in tal senso ed una specifica disposizione di non adesione al fondo previdenziale.
Ma cosa comporta il collocamento del trattamento di fine servizio ad un fondo previdenziale ?
Quando si provvede al collocamento del trattamento di fine servizio presso un fondo di previdenza integrativa, si collocano presso terzi risorse individuali con il fine primario di ottenere un servizio futuro. In sostanza, deciso ora di rinunciare alla liquidazione del trattamento di fine rapporto che non mi sarà più liquidato, per avere domani una rendita integrativa alla pensione pubblica, poiché quest'ultima non sarà in grado di fornirmi una risorsa economica adeguata che consenta lo svolgimento di una vita dignitosa e decorosa. Quindi perdo tangibilmente il diritto alla riscossione di redditi futuri, alla conclusione della vita lavorativa, per ottenere una rendita aggiuntiva, mensile, con l'opzione di reversibilità per il coniuge superstite. A fronte di una apparente rinuncia presente, acquisirò un diritto futuro. Ma l'adesione ad un fondo di previdenza integrativa non è limitato esclusivamente all'evento descritto. Con la sottoscrizione, si impegna il dipendente ed il datore di lavoro ad una sorta di obbligo di capitalizzazione del trattamento di fine rapporto, attraverso il versamento mensile di quote prestabilite, con parametri che oscillano percentualmente dallo 0,5% al 2,5%. Questo accantonamento ha sostanziali benefici:
un primo, correlato all'evento che una somma percentuale eguale a quella versata dal dipendente, viene sborsata dal datore di lavoro e quindi il dipendente ottiene una maggiorazione del reddito senza oneri inclusi;
un secondo beneficio collegato ai due versamenti effettuati poiché, questi, possono essere detratti fiscalmente dal dipendente che otterrà un ritorno fiscale pari alla propria aliquota marginale sulle somme accantonate.
Un terzo beneficio è collegato ad una rendita futura che sarà adeguata al capitale versato e al rendimento maturato dallo stesso.

Riepilogando, abbiamo osservato che l'adesione ad un fondo previdenziale integrativo comporta l'apparente rinuncia di una somma certa, offerta dal trattamento di fine rapporto, per ottenere una rendita futura il cui rendimento non è anticipatamente predefinita, ma che incorpora interessanti opportunità di capitalizzazione che potrebbero conferire all'investimento una redditività ricorrente di ottimo livello.
Nel contempo, viene conferito un rilevante beneficio fiscale che se correttamente utilizzato, adeguatamente reinvestito, potrebbe ingenerare della nuova liquidità che se non propriamente uguale ad una somma liberata, quale il TFR, risulterebbe molto prossima allo stesso.
Quindi l'obiettivo di una eventuale adesione ad un fondo previdenziale integrativo, deve essere collegato ad una adeguata analisi degli obiettivi previdenziali di ogni singolo individuo. Delle singole quote coperte dalla previdenza pubblica e dell'equivalente copertura che serve costituire per ottenere una rendita decorosa per una vita post lavorativa di tutto rispetto. È pertanto opportuno ricordare che una adesione ad un fondo di previdenza deve essere una operazione pienamente cosciente e correlata alle proprie esigenze che non può essere delegata alla non conoscenza della norma ed alla casualità ma deve essere ponderata ed attentamente vagliata in relazione ad obiettivi futuri.
Occorrerà porre molta attenzione, nel non manifestare il dissenso alla adesione previdenziale poiché ciò equivale ad una adesione cosciente e volontaria; e viceversa, nel manifestare il nostro dissenso all'adesione poiché implicherà la nostra volontaria e cosciente rinuncia alle opportunità che ci vengono offerte dalla previdenza integrativa.
Con ciò rimango a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi invito a scrivermi utilizzando l'e-mail indicata.

di Gino Gatto

(*) Le esposizioni riportate in questo documento hanno finalità meramente informative e non costituiscono una offerta o sollecitazione all'offerta per l'acquisto o la vendita di alcun strumento finanziario. Il documento non intende costituire la base, in tutto o in parte, di alcuna decisione di investimento, ovvero fornire valutazioni o raccomandazioni di alcun tipo, con riferimento a qualsivoglia opportunità di investimento. Ogni proiezione economica e finanziaria ed ogni stima di prezzo contenuta all'interno, ha finalità unicamente illustrativa. Ogni valutazione dovrebbe basata sulla percezione che l'investitore ha dei rischi finanziari, economici, legali, fiscali e qualunque altro rischio che sia associato alla transazione.

 

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