nu. 9, anno primo - 1 dicembre 2004 giornale online gratuito (a 30 giorni) | |
Treviso-Veneto-turismo-attualità-cultura-spettacolo-soldi-ambiente- e... tutto quello che ci viene in mente |
Cosa accadrà al TFR?
Un aspetto della riforma previdenziale. Se volete scrivere al curatore di questa rubrica, basta che clicchiate sul suo nome per avere la sua email: infofinanza@freeweb.org Cosa accadrà al TFR ? L'attuazione dei decreti per la nuova riforma previdenziale probabilmente slitterà di circa un anno. Il rincorrere di questa notizia, ha di fatto aperto possibilità di recupero per coloro che sino ad ora hanno tralasciato l'opportunità di valutare le problematiche che si prospettano per il previdenziale. Il 23 agosto 2004 è stata approvata la legge quadro per la riforma previdenziale, conosciuta come riforma "Maroni" dal ministro del Welfare. Dalla pubblicazione della stessa, il Governo ha disponibili dodici mesi per redigere e approvare i decreti attuativi che regolamenteranno il passaggio alla nuova riforma previdenziale. Nella disposizione di legge, sono contenute innumerevoli novità, ma una delle più significative sicuramente e quella inerente il trattamento di fine rapporto. Attualmente un dipendente, lunga la propria vita lavorativa accantona, circa una mensilità all'anno che verrà rivalutata per un coefficiente prestabilito (all'incirca il 1,5%) che gli verrà liquidata al momento della conclusione del rapporto lavorativo. Tale accantonamento permane in azienda, durante l'iter lavorativo del dipendente e per effetto di accordi negoziali contrattati a livello nazionale con le Organizzazioni Sindacali questa temporanea dislocazione delle risorse dei dipendenti, assume una specifica funzione di sovvenzione all'interno della società. Ciò, tali fondi vengono utilizzati per lo sviluppo aziendale e per l'acquisto di quanto risulti utile alle società nell'esercizio della propria attività. Fermo restando che al momento della cessazione del rapporto lavorativo, in qualsiasi momento avvenga, il dipendente ha diritto alla liquidazione di quanto gli spetta. La nuova normativa previdenziale, prevede che il trattamento di fine rapporto maturato (cioè quello che sino ad ora è stato accantonato) permanga a disposizioni del dipendente, mentre il TFR maturando (cioè gli accantonamenti futuri) dovranno essere versati al fondo negoziale di categoria, fondi previdenziali che sono costituito con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative dei Lavoratori; oppure ai fondi previdenziali di prossima costituzione presso Istituzioni quali INPS e la REGIONE. Vediamo di recepire quale l'effetto innovativo incorpora il provvedimento normativo, quali siano le lacune o zone d'ombra, quali i benefici che potrebbe fornire nonché le modalità per poter aderire al progetto. Il legislatore, ha presupposto un modalità semplice ed efficace per l'adesione al nuovo sistema previdenziale, attraverso l'istituto del silenzio assenso. Non necessiterà alcuna procedura particolare per dare la propria adesione, sarà sufficiente non porre in essere alcuna azione, poiché il nostro silenzio costituirà automatica conferma ed avvallo legale, per la sottoscrizione ad un fondo previdenziale. Diversamente, qualora un dipendente intendesse mantenere l'istituto
del TFR, dovrà manifestare la propria volontà di non adesione al fondo
negoziale di categoria o ad uno dei nuovi fondi previdenziali di prossima
costituzione; attraverso una dichiarazione, rilasciata al proprio datore
di lavoro, che intende avvalersi dell'istituto del trattamento di fine
rapporto, ricusando l'adesione al fondo pensione. Quindi il principio
legale è collegato alla manifesta volontà di non adesione attraverso
l'esercizio palese. A questo punto, è d'obbligo porre l'accento
sul concetto che, coloro i quali voglio usufruire del TFR dovranno manifestare
tale volontà dichiarando di non volere aderire al fondi di previdenza
integrativa, mentre coloro che vorranno beneficiare della previdenza
integrativa, non dovranno esercitare la loro palese adesione, poiché
la normativa ne prevede l'iscrizione automatica ad una forma previdenziale
integrativa. È da considerare che tale anomalia, nel consueto modello
procedurale, il modello di soddisfazione di una esigenza in ragione
di una preventiva richiesta formulata, potrà ingenerare sicuramente
delle notevoli implicazioni. Non sarà del tutto trascurabile riscontrare
nel quotidiano che alcuni soggetti, i quali non ricercavano l'adesione
ai fondi di previdenza integrativa, credendo di esercitare la loro volontà
senza dover manifestare con una richiesta il proprio diniego, in virtù
dell'istituto del silenzio assenso riscontreranno al momento della conclusione
del rapporto lavorativo, di non avere il diritto al trattamento di fine
servizio, poiché non avendo manifestato il proprio diniego, hanno inconsciamente
aderito al fondo previdenziale. Riepilogando, abbiamo osservato che l'adesione ad un fondo previdenziale
integrativo comporta l'apparente rinuncia di una somma certa, offerta
dal trattamento di fine rapporto, per ottenere una rendita futura il
cui rendimento non è anticipatamente predefinita, ma che incorpora interessanti
opportunità di capitalizzazione che potrebbero conferire all'investimento
una redditività ricorrente di ottimo livello. (*) Le esposizioni riportate in questo documento hanno finalità meramente informative e non costituiscono una offerta o sollecitazione all'offerta per l'acquisto o la vendita di alcun strumento finanziario. Il documento non intende costituire la base, in tutto o in parte, di alcuna decisione di investimento, ovvero fornire valutazioni o raccomandazioni di alcun tipo, con riferimento a qualsivoglia opportunità di investimento. Ogni proiezione economica e finanziaria ed ogni stima di prezzo contenuta all'interno, ha finalità unicamente illustrativa. Ogni valutazione dovrebbe basata sulla percezione che l'investitore ha dei rischi finanziari, economici, legali, fiscali e qualunque altro rischio che sia associato alla transazione. |
|
scrivi a info@abcveneto.com ¬ |
©ABCVeneto