Provincia di Treviso: "Violenza in famiglia"
25 novemebre, Convegno alla Provincia
dell'avvocato Matrimonialista Renea Rocchino Nardari sul
tema molto sentito oggi, sulla violenza in famiglia.
a cura di Renea Rocchino
Nardari
Oggi
i media pongono in evidenza un male antico come la famiglia.
Oggi tutti cominciano a conoscere data la velocità
della propagazione delle notizie.
Molti pensano alla corrotta società di oggi invece
tutto questo è già successo è che
non era divulgato come succede oggi.
Difatti Stendhal nelle suo libro Cronache italiane
uscito in Francia nel 1973 e in Italia nel 1993, da Newton
Compton editori r.s.l. Stendhal racconta violente vicende
che hanno avuto luogo nell'Italia del Rinascimento. Si
apprestò a creare un mondo romanzesco partendo
da fatti autentici... L'amore e il delitto che Stendhal
trova in Italia portati alla massima perfezione, sono
dunque percorsi obbligati verso quella clausura che prefigura
il rapporto dell'anima con se stessa. (...)
Come è noto il fenomeno della violenza in famiglia
ha origini remote, è un dato ricorrente nella storia
dell'umanità, descritto come fenomeno sommerso e
trasversale. Appare difficile da scoprire e quantificare
poiché non è limitato ad ambienti socialmente
degradati, ma diffuso e radicato in ogni strato del tessuto
sociale.
Le statistiche elaborate dall ISTAT non forniscono una rappresentazione
attendibile, soprattutto per la scarsa propensione della
vittima alla denuncia, imputabile sia agli stretti legami
affettivi che la legano all'abusante, sia al senso di profonda
vergogna che pervade l'animo di chi ha subito la violenza,
sia per la mancanza di procedure uniformi nell'acquisizione
delle notizie di reato.
Parlare di violenza come fenomeno di genere, non significa
però stigmatizzare un sesso, considerandolo aprioristicamente
e collettivamente responsabile. Vuol dire, invece, leggere
la violenza come problema sociale costante nel tempo, poiché
legato al modo in cui si strutturano le relazioni tra gli
uomini e le donne e la famiglia in genere.
Vuol dire anche tener conto della concreta evoluzione sociale
della famiglia.
In questi ultimi anni infatti, il concetto di famiglia è
stato riferito a realtà differenti dalla famiglia
legittima riconosciuta dall'ordinamento.
Essa ha mutato pelle, divenendo ora "famiglia nucleare"
ora "famiglia allargata" ora "famiglia di
fatto".
È fondamentale e necessario riuscire ad assicurare,
soprattutto ai soggetti deboli di questa nuova famiglia,
una adeguata tutela giuridica.
Il legislatore dunque considera il fenomeno della violenza
e degli abusi nelle relazioni personali tra familiari, senza
alcuna distinzione tra famiglia legittima o famiglia di
fatto, posto che l'oggetto della tutela sono i diritti della
persona.
Ricordiamo che in passato in Italia, come in altri paesi,
i cosiddetti "soggetti deboli" (donne e minori)
avevano diritti limitati, soprattutto nell'ambito familiare.
Le donne fino al '75 erano soggette alla potestà
maritale, il "cosiddetto capo famiglia".
La moglie aveva un ruolo inattivo.
Infatti doveva seguire la condizione civile del marito ed
era obbligata ad accompagnarlo ovunque egli intendesse fissare
la propria residenza.
Inoltre il marito era l'unico amministratore del patrimonio
famigliare.
A quest'ultimo era riconosciuta dunque una situazione di
supremazia in nome del cosiddetto "buon governo"
familiare.
Anche nei confronti dei figli spettava al padre assumere
le decisioni più significative in seno alla famiglia
e, a, quest'ultimo era riconosciuto l'esercizio esclusivo
della patria potestà, contrariamente a quanto è
previsto oggi dall'art. 316 del c.c. così come novellato
dopo la riforma del diritto di famiglia in cui la potestà
è esercitata da entrambi i genitori.
Nell'ultimo decennio si è registrato un forte cambiamento
nel costume sociale, che ha portato a tollerare sempre meno
la violenza. I mezzi di comunicazione hanno dato maggior
rilevanza al fenomeno e le varie fasce sociali hanno fatto
pressione sugli organi di governo.
Questo problema è diventato oggi più visibile
per vari motivi.
- L'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA che l'ha aiutata
ad uscire dall'isolamento a cui era relegata tra le mura
domestiche
- LA TIPOLOGIA DELLA FAMIGLIA NON PIU' PATRIARCALE per cui
sono venute meno le figure cuscinetto (zii, cugini, nonni)
- L'ESISTENZA DI UN APPARATO AMMINISTRATIVO che ha messo
in campo servizi socio - assistenziali e sanitari che riescono
a captare i problemi e i disagi, pochi a dire il vero rispetto
alle necessità sempre più pressanti
- UNA NUOVA CULTURA GIURIDICA con l'introduzioni di nuove
leggi sempre più sensibili ai problemi familiari
- una proliferazione di ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO apprezzatissime
e importantissime oggi più che mai!
- UN NUOVO APPROCCIO CULTURALE in cui sono stati in gran
parte smantellati i vecchi schemi sulla famiglia con i suoi
ruoli cristallizzati e rigidi.
Osservando le tipologie delle violenze, esse possono essere
di varia natura ed intensità, e vengono rilevate
dai centri antiviolenza in ordine di importanza.
La più frequente 1 è la violenza psicologica
che consiste in una serie di atteggiamenti minacciosi o
denigratori o di isolamento, messi in atto dal partner o
dal genitore
che va dalla DERISIONE, al DISPREZZO, alla SQUALIFICAZIONE
dell'altro, al terrorismo psicologico, al rifiuto dell'ascolto,
al ricatto, all'umiliazione pubblica e privata.
In molti casi il maltrattamento psicologico è così
pesante che è un vero e proprio lavaggio del cervello,
per cui sia le donne che i figli perdono completamente la
stima di sé, sviluppando gravi danni sul piano psicologico.
Le molestie morali sono la categoria più difficile
da identificare, si tratta di una violenza subdola che mira
a combattere l'identità dell'altro.
La violenza psicologica è sanzionata principalmente
in sede civile, talvolta è possibile percorrere l'alternativa
penale.
2 La violenza fisica: comprende qualsiasi tipo di aggressione
atta a spaventare la vittima non solo quella grave ma anche
quella minore come per esempio picchiare, schiaffeggiare,
dare calci pugni, mordere, strappare i capelli spingere
e strattonare.
Va quindi dalle ingiurie alle percosse, dalle lesioni personali
lievi, a quelle più gravi,
ai maltrattamenti che si riscontrano quando c'è la
ripetitività delle azioni violente, cioè violenze
continue e reiterate.
3 Una terza forma di violenza è quella economica
che consiste nel mancato assolvimento degli impegni economici
assunti con il matrimonio e mette la famiglia, in particolare
il partner, in una situazione di dipendenza economica, per
esempio non adempiendo ai doveri del mantenimento famigliare,
boicottando l'accesso al lavoro fuori casa, appropriandosi
dei proventi del lavoro o dei risparmi del partner.
4 infine la violenza sessuale che consiste nell'imposizione
di rapporti indesiderati nei confronti del partner mediante
forza o ricatti psicologici.
A questo proposito ricordiamo che dopo un lungo e proficuo
iter legislativo la violenza sessuale è stata classificata
come reato non più contro la morale come in precedenza,
ma come reato contro la persona (Legge 66 del 1996), per
cui le norme penali previste sono ora molto più pesanti
(dai 3 ai 5 anni). Sono previste inoltre pene più
alte (dai 5 ai 12 anni) in presenza di circostanze aggravanti
come per esempio se la violenza è perpetrata nei
confronti di un minore di 14 anni o se l'abusante è
un familiare (genitore o nonno) o un pubblico ufficiale.
Sulla violenza sessuale ai danni delle donne gli ultimi
dati Istat (dicembre 2004) sono emblematici! Risulta infatti
che il 15,8% delle donne ha subito violenza, tentata o consumata,
all'interno della propria casa. Nel 6,5% dei casi il violentatore
era il fidanzato o l'ex fidanzato, nel 5,3% il coniuge o
l'ex coniuge.
Tuttavia un dato inquietante! Solo il 7,4% che ha subito
violenza sessuale nel corso della vita ha poi denunciato
il fatto.
La quota di sommerso è quindi altissima!
Gli esperti ultimamente si stanno confrontando su alcune
nuove forme di violenza. Fra queste ultime emerge il fenomeno
chiamato stalking, ossia la sindrome del molestatore assillante.
Si tratta di un comportamento patologico che si esprime
con telefonate ripetute, sms ossessivi, pedinamenti persistenti.
Vi sono casi in cui il molestatore ha costruito siti web
con dati dell'ex partner in cui quest'ultimo offre, a sua
insaputa, prestazioni sessuali a pagamento!
Lo stalker è di solito un ex partner che non accetta
di essere stato abbandonato e che non accetta la separazione,
che desidera vendicarsi, e vuol continuare ad esercitare
un controllo sulla vittima.
Finora lo stalking è stato studiato solo dal punto
di vista psichiatrico ma la rilevanza del problema impone
un intervento anche legale a difesa dalle vittime.
In America lo stalking è punito duramente.
Sarebbe importante che al momento della denuncia di tutte
queste forme di violenza e di abusi ci fosse un immediato
intervento della magistratura e della polizia, come avviene
in alcuni Stati stranieri, per esempio in Austria e in Danimarca.
Mentre nel nostro paese il più delle volte questo
tipo di intervento non c'è.
Gli strumenti legali ci sono. Infatti il Legislatore italiano
si è interessato a questo problema ed ha emanato
due leggi recentemente la 149 del 2001 recante modifiche
alla legge 184/1983 sul diritto del minore e della famiglia,
e la legge n. 154 del 2001 sulle misure contro la violenza
nelle relazioni familiari.
La prima, prevede la possibilità di allontanare dalla
residenza familiare non solo il minore, come nell'originaria
formulazione degli artt. 330, 333 c.c., ma anche ma anche
il genitore maltrattante o abusante, congiuntamente ad un
provvedimento ablativo o limitativo della potestà
genitoriale. La seconda introduce una doppia tipologia d'interventi
paralleli sia nel settore civile che penale, costituiti
rispettivamente dagli ordini di protezione contro gli abusi
familiari (342 bis, 343 ter e 736 bis c.p.c.) e dalla misura
coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (282
bis c.p.p.).
Si tratta di provvedimenti in cui il Magistrato ordina la
cessazione della condotta lesiva e dispone l'allontanamento
dalla casa familiare del coniuge (o convivente) che ha commesso
il fatto. Può ordinare altresì al responsabile
di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da colui che chiede
l'ordine di protezione e quindi dal luogo di lavoro, dal
domicilio della famiglia di origine o dalla scuola dei figli.
Con il medesimo decreto può prevedere il pagamento
di un assegno periodico alla persona convivente che in seguito
all'ordine di protezione resti priva di adeguati mezzi di
sostegno.
Gli strumenti legali ci sono. Queste leggi però sono
poco conosciute e di fatto sono poco attuate. Molte volte
il Tribunale non si sente di intervenire con provvedimenti
così incisivi, per cui richiede prime di adottarli,
una serie di verifiche "la cosiddetta fase istruttoria"
con tempi tecnici lunghissimi, per cui questo pur importante
strumento previsto della legge non trova di fatto immediata
attuazione.
Il più delle volte non rimane quindi che la strada
della separazione, o del divorzio, che non hanno un effetto
così incisivo così efficace!
Oltre che nei confronti della donna coniugata o dei conviventi,
la violenza viene esercitata in larga scala anche su figli
minori.
La violenza anche in questo caso è di varia natura.
Le diverse tipologie sono state già sopra elencate
e illustrate quando ho tratteggiato le varie forme di violenza
nei confronti del partner.
Va sottolineato, che quando essa è esercitata nei
confronti dei minori, deve essere analizzata con particolare
attenzione, perché penetra un mondo particolarmente
fragile.
Il minore ha una personalità in formazione molto
delicata e sensibile all'insegnamento degli adulti.
Mentre la violenza fisica è più facile da
scoprire, quella psicologica invece, spesso sottile ed impercettibile,
è difficile da inquadrare!
Infatti la locuzione maltrattare è del tutto evanescente.
Che valore dare a situazioni familiari in cui il minore
è vittima di screzi psicologici, ma che non si concretizzano
in ingiurie e minacce! Che significato può assumere
l'insofferenza quotidiana, la mancanza di attenzione, l'essere
sistematicamente ignorati dalle persone che amiamo di più?
Non si tratta di disattenzione concrete, anzi si tratta
di nuclei familiari in cui i minori hanno tutto, dal vestiario
firmato ai giocattoli più costosi, ma a cui viene
negato il tempo, la dedizione, l'ascolto dei genitori sempre
impegnati in altro!
Come sanzionare le situazioni in cui i figli non hanno serenità
familiare per le continue discussioni animate che si esprimono
con continue recriminazioni e con discussioni sterili?
Come sanzionare i pregiudizi che cagiona il non amare o
l'amare troppo, l'accudire poco o l'accudire troppo?
Come tutelare il minore, che è vittima di pensieri
non espressi, dialoghi evitati, mutismi, silenzi?
Come risarcire le situazioni di danno alla psiche causati
da ricatti morali di genitori che non vogliono perdere il
predominio sui figli?
Questa è una vera violazione del diritto alla genitorialità!
Se si analizza la situazione sotto il profilo del risarcimento
del danno, non vi sono dubbi sul riconoscimento del pregiudizio
morale subito dalla vittima e sui pregiudizi di tipo esistenziale.
Il maltrattamento può non portare ad alterazioni
evidenti di tipo patologico, ciononostante potrebbe causare
un danno esistenziale, riscontrabile in uno scadimento della
qualità della vita.
Queste situazioni danneggiano il minore, la sua capacità
di autodeterminazione e forse in modo irreversibile il suo
normale sviluppo emotivo.
Sul piano probatorio vi sono serie difficoltà, l'evento
lesivo purtroppo ha difficoltà di venire alla luce.
Il minore maltrattato e abusato ha già subito un
danno irreparabile, pertanto la giustizia dovrebbe essere
in grado di fornire risposte certe in tempi brevi, non solo
a livello repressivo ma anche a livello preventivo.
I tempi della giustizia sono molto lunghi anche i tempi
necessari per assumere le informazioni indispensabili per
la decisione si dilatano eccessivamente, con l'aberrante
conclusione che il provvedimento giudiziario emesso risulta
riferito a situazioni ormai completamente diverse da quelle
in cui l'intervento era necessario.
Da qui la necessità di una riforma legislativa organica
che tenga conto della concreta evoluzione sociale delle
famiglie.
E' necessario oltre ad una riforma in senso strettamente
tecnico, favorire l'educazione genitoriale e la qualità
dei sentimenti familiari e si dovrebbe fare attenzione alla
discutibile ed esagerata tendenza al controllo sociale nonché
al rischio di delegare ai Servizi, già peraltro oberati,
numerose funzioni riguardanti l'assetto giuridico famigliare,
di competenza degli operatori di giustizia.
E' un lavoro che va affrontato in sinergia con tutti gli
operatori del settore che possono fornire la loro esperienza
maturata sul campo.
E' un compito difficile e gravoso, ma con la buona volontà
e la partecipazione di tutti è possibile aiutare
la famiglia in difficoltà a superare questo drammatico
momento perlomeno riducendo con appropriati e mirati interventi,
i disagi che inevitabilmente le vittime delle violenze sono
costrette ad affrontare quando denunciano l'abuso subito.
Questa certezza senza dubbio sarà un elemento di
forza che li aiuterà a venire più facilmente
allo scoperto.
a cura di Renea Rocchino
Nardari