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Numero 106

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ZTL/Ex-Telecom, qualche considerazione...

1 febbraio 2013

Di Alberto Leoncini





Sabato 2 febbraio, avrà luogo la manifestazione di protesta contro lo sgombero all’ex area Telecom di via Dandolo a Treviso (di seguito il video dello sgombero stesso: http://www.youtube.com/watch?v=oFBnCaD_0hY ). A modesto parere di chi scrive non è stato colto compiutamente il valore politico/giuridico della vicenda riconnessa alla occupazione dello stabile nei pressi della stazione FS di Treviso. Vicenda simile a quella di tante altre occupazioni avvenute in giro per l’Italia, tuttavia sarebbe d’uopo mettere qualche puntino sulle “i” relativo alla qualificazione giuridica da dare all’operazione poiché essa è stata tratteggiata sostanzialmente come illegittima in quanto usurpativa di un bene di proprietà altrui. E all’apparenza è così, quindi lo sgombero e, perché no, anche eventuali strascichi penali sarebbero nell’ordine delle cose.

A mio avviso, tuttavia, tale prospettiva va radicalmente rovesciata e non sull’assunto di una semplice e oggettiva mancanza di spazi di socialità condivisa a Treviso, tasto più volte battuto dagli organizzatori, ma perché essa si inserisce invece in un disegno di riqualificazione e valorizzazione della ricchezza che non solo è proprio del nostro ordinamento ma che anzi quest’ultimo fa di tutto per incentivare. Non si tratta dunque solo di rimarcare una volta di più l’ignavia dell’attuale amministrazione quanto piuttosto di compiere un ragionamento volto a riconsiderare tutta la vicenda sotto nuova luce e, mutuando espressione processualcivilistica, in via “riconvenzionale”, dimettendo cioè i panni della difesa in favore del contrattacco.
Nessun dubbio che sia pienamente legittimo e rientrante nelle sue facoltà che il proprietario trascuri le sue ragioni, abbandoni il suo bene e non ne coltivi la manutenzione, tuttavia è altrettanto pacifico che l’ordinamento non può valutare di buon occhio questo fenomeno e quindi da un lato lo disincentiva e dall’altro incentiva i consociati a farsene carico (cito, per chi volesse approfondire, il fenomeno della negotiorum gestio, dell’invenzione e della occupazione come modi di acquisto della proprietà, dell’usucapione, sotto un’altra prospettiva la cessione d’azienda o la cessione del contratto). Senza contare poi che ormai e quasi unanimemente riconosciuta nel nostro tessuto normativo la figura dell’abuso del diritto che dunque sanziona condotte non confacenti ad un corretto uso del diritto stesso alla luce del canone generale della “buona fede”, tanto più rispetto alla “funzione sociale” della proprietà privata enucleata dalla Costituzione (art.42).
Il ragionamento di cui in seguito si dipana attraverso alcune disposizioni normative cercando di sussumerne la portata nel caso che ci occupa. A mio avviso una norma cardine del nostro codice civile è l’art. 838, di cui riporto l’enunciato: “Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché [le norme dell'ordinamento corporativo e] le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.”
Tale norma viene comunemente etichettata come retaggio dell’ordinamento fascista/corporativo nel quale vide la luce assieme a tutto il corpus che regola una fetta cospicua del nostro ordinamento giusprivatistico. Ebbene, tale interpretazione a mio avviso è priva di fondamento poiché per statuire l’abrogazione implicita di una disposizione occorre una legge successiva che abbia una ratio incompatibile, cosa che qui non è avvenuta, né è avvenuta una abrogazione esplicita. Alla luce del generale principio di conservazione dei dati normativi (per cui un disposto di legge nell’ipotesi fra due interpretazioni una idonea ad avere un significato e una che è priva di significato, si sceglie quella che dà un significato) è sicuramente ipotizzabile una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola e dunque non se ne può che predicare il vigore. Nel caso di specie, credo che sarebbe un’argomentazione ai limiti dell’assurdo quella di affermare che la situazione dello stabile ex Telecom non nocesse al decoro della città…
Non dimentichiamo peraltro la portata sistematica dell’art. 827 cc “I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”. Occorrerebbe dunque verificare a quando faccia data la derelictio del bene perché se è vero che qui una proprietà c’è è altrettanto vero che l’abbandono continuato del bene abbia ingenerato una situazione di apparenza la quale potrebbe portare in un ipotetico processo a veder avocata la proprietà allo Stato sull’assunto che i beni immobili non possono mai essere res nullius. Certo, questa sarebbe un’ipotesi estrema, ma occorre darne conto per chiarire una volta di più quanto le cose non siano così univoche come sono state finora descritte in una malriposta dicotomia fra legalità e illegalità.
In ogni caso trova applicazione l’art. 1150 cc sui miglioramenti che di seguito riporto, pertanto nella più grama delle ipotesi al collettivo dovrebbero essere riconosciute tutte le spese per i miglioramenti apportati nonché del valore/lavoro per gli stessi. Si tenga presente, per cogliere la portata applicativa di tale norma, che l’esempio classico del “possessore di mala fede” è il ladro…
“Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.” L’iniziativa di recupero di uno spazio dismesso non può che inserirsi a mio avviso nel fenomeno della “sussidiarietà orizzontale”, oggi positivizzata nell’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione così come modificato dalla legge cost.le 3/2001 “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” che costituisce il caposaldo rispetto alla partecipazione dei cittadini alla determinazione delle sorti della propria collettività di riferimento.
Si badi che in queste poche battute ho volutamente omesso di parlare del regime della proprietà così come emerge dalla Costituzione non perché non ne colga la dirompente attualità quanto perché ho voluto dimostrare come in un codice civile pienamente borghese e nato in un’epoca al di sopra di ogni sospetto sull’orientamento ideologico ci siano in realtà dei limiti e una funzionalizzazione in nuce alla proprietà privata che vengono sovente “sbadatamente” ignorati da chi di quei diritti e da quell’individualismo metodologico fa bandiera. Alla luce di quanto detto, dunque, è possibile configurare per i fatti che ci occupano quantomeno la scriminante putativa dell’esercizio del diritto (51 cp) se non piena (art. 59 u.c. cp).
 Mi si consenta una battuta in chiusura: come amo dire sempre i diritti sono come il caffè Hag in uno spot di qualche anno fa: “quanti? Tutti quelli che mi sono perso!”.

albertoleoncini@libero.it


A cura di Alberto Leoncini



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