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Numero 115

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ZTL Wake Up: nuovi aggiornamenti

1 ottobre 2013

A cura di Abcveneto



A settembre il collettivo ZTL WakeUp ha rioccupato lo stabile ex-Telecom, sgomberato e murato lo scorso inverno. Con la sostanziale differenza che ora la maggioranza politica a Ca’ Sugana è formata dal centrosinistra, suscitando per ciò solo un grottesco dibattito in città. A mio avviso sono stati clamorosamente confusi due diversi piani, non sovrapponibili tra loro: da un lato la creazione di uno spazio per le associazioni che vogliano fare iniziative culturali/sociali a Treviso con il supporto doveroso dell’amministrazione, dall’altro la lotta al latifondo urbano, una vera piaga del nostro tempo.
Sul primo versante sono fiducioso che la nuova maggioranza possa operare bene e con ottimi risultati, il punto è non far coincidere questo aspetto con il secondo. Ciò basterebbe a rispondere alla critica “perché solo a ZTL si darebbe uno spazio”. Semplicemente perché l’hanno preso, se altri soggetti si mettessero nell’ottica di “liberare” sotto una prospettiva sociale, chiaramente dietro doveroso controllo pubblico, altri buchi neri di cui pullula la città, credo non ci sarebbe niente di male a studiare forme di assegnazione anche mettendo in discussione la “sacralità” della proprietà privata, cui, evidentemente, non si è poi così interessati se ci sono fondi, società ed enti in grado di lasciare nel più totale abbandono e degrado migliaia di metri cubi. Come ho già argomentato lo strumento giuridico per compiere tale operazione è l’art.838 c.c. ( si vedano in proposito le altre due “puntate” dei miei commenti:
prima puntata
seconda puntata). Per tornare a uno slogan caro ai movimenti per la casa: “se occupare una casa è reato, speculare sulla casa è un crimine di Stato”.
Vorrei in questa sede ampliare un po’ la prospettiva di indagine su altre questioni politico/giuridiche che sono avvinte a questa vicenda, svolgendo anzitutto le prime:
1. Penso che i partiti del centrosinistra italiano siano gli ultimi a poter alzare la voce quando si parla di patrimonio, atteso che nelle loro stagioni di governo sia locale che nazionale (più o meno pittorescamente coalizzato) hanno sempre avuto luogo sistematici attacchi ai beni pubblici e alla proprietà collettiva con privatizzazioni (Telecom e tutto l’IRI, tanto per cominciare da quello che occupa le cronache di questi giorni), liberalizzazioni e operazioni “disinvolte” sul versante economico/finanziaro (si pensi al solo caso Monte dei Paschi di Siena), senza dimenticare altri provvedimenti come il 3+2 dell’università o l’abolizione dell’equo canone nelle locazioni.
2. Il bel programma di Riccardo Iacona “PresaDiretta” (piccola nota: guardatelo o in diretta o in podcast, seguitelo sui social network Facebook e twitter: è probabilmente l’unica trasmissione per cui vale la pena pagare il canone!) ha realizzato la puntata “Soldi sporchi” in cui si parla anche delle infiltrazioni mafiose in Veneto e più in particolare in Provincia di Treviso, guardatelo e poi domandatevi se la priorità in materia di sicurezza sia l’occupazione di ZTL. Di seguito il link: presadiretta.rai.it

3. Abbiamo passato un’estate a discutere dell’agibilità politica (categoria i cui contorni ancora non mi sono chiari…) di Silvio Berlusconi, condannato in Cassazione (terzo grado) per frode fiscale. Con quale faccia si viene- da parte del centrodestra- guidati a Roma da un senatore che ha totalizzato il 99% di assenze dalle sedute d’aula, condannato in via definitiva per un reato tanto odioso contro la collettività e scandalizzarsi a Treviso per l’occupazione di un rudere? Qui, peraltro, processi devono ancora celebrarsi, quindi il collettivo (o meglio, i suoi esponenti uti singuli ) è presunto non colpevole. Sarà casomai la magistratura ad accertare eventuali responsabilità. I processi si fanno per questo, mi pare, come mi risulta che quello che interessa il diritto penale siano i “fatti”.
Proprio a questo proposito e ribadito quanto detto nei precedenti articoli, credo possa tranquillamente affermarsi che ci sia una ragionevole possibilità di prospettare un deficit di tassatività e dunque non integrata la condotta (nullum crimen sine lege, cioè solo le condotte tipizzate dalla legge sono penalmente rilevanti) nell’ipotesi di danneggiamento (dalle fonti giornalistiche che ho avuto modo di leggere il titolo di reato per cui la proprietà ha sporto denuncia) e vediamo perché: se leggiamo l’art.635 del codice penale, che di tali aspetti si occupa, troviamo:

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; (1) (2) (4) 4) sopra opere destinate alla irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. (3)
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (5) 

Ritenere che le condotte degli esponenti ZTL siano "danneggiamento" nel senso tecnico penalistico sarebbe, a mio credere, un'interpretazione analogica in malam partem (cioé volta ad ampliare la portata dell'ambito di criminalizzazione) che cozza frontalmente con il fondamentale cardine penalistico della tassatività per la norma penale incriminatrice. Questo si che sarebbe un metodo da "terrore rosso" (o nero, a piacere)! Di più, l’ultimo comma subordina la sospensione condizionale a una condotta riparatoria. Ebbene nel nostro caso si tratterebbe di far reiterare al condannato la condotta per cui lo si condanna, perché il collettivo ha esattamente prestato “attività non retribuita a favore della collettività”. Una cosa paradossale anche a buon senso!

Tanto doverosamente premesso ammettendo che anche il danneggiamento o altro reato sia integrato, occorre valutare bene l’art. 62 cp laddove si parla di attenuanti. Sicuramente riterrei applicabile quella del punto 1 dell’elenco, “l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale” poiché non si può non considerare rilevante il fatto che all’interno dello spazio siano state svolte iniziative per la cittadinanza ed eventi il cui ruolo sociale, al di là delle posizioni di ciascuno (giusto per capirci: il tipo di musica fatta al GRAM festival non è il mio genere, ma qui si parla di diritto), è sostanzialmente indiscutibile.
Al punto 4 leggiamo poi “l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, […]quando anche l’evento dannoso sia di speciale tenuità”. Ciò si spiega, tra l’altro con la tutela di natura residuale che il diritto penale tributa al bene giuridico patrimonio che, invece, trova la sua propria sede di tutela nel diritto civile e nei relativi illeciti.
Senza contare che al punto 5 sempre dell’art.62 cp si dice “l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa”. Ovviamente se l’area fosse stata utilizzata per le finalità industriali/economiche proprie della proprietà è abbastanza improbabile che il collettivo lo avrebbe occupato. Quindi tale abbandono non può non essere considerato nella, eventuale, dosimetria sanzionatoria.
Ammesso quindi che la condotta comunque qualificata costituisca reato,  questo sarebbe pluriattenuato quindi la carica di disvalore decisamente ridotta.
Insomma, sarebbe ora di iniziare a lasciare ai magistrati l'accertamento delle responsabilità, ove sussistano, e finirla con i processi al bar. Tali energie potrebbero utilmente essere utilizzate per cercare di modificare un modello economico la cui insostenibilità, sociale e ambientale, si fa ogni giorno più drammatica. 

Infine, una piccola nota di colore a proposito di “occupazioni abusive”… http://www.liberoquotidiano.it/news/1309658/Il_marito_della_Polverini_sfrattato___dalla_casa_popolare__%C3%A8_troppo_ricco.html Alberto Leoncini

A cura di Abcveneto



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Mensile telematico sul Veneto e Triveneto: Cosa fanno i veneti dentro e fuori d'Italia, nella cultura, nella fotografia, nel turismo, nel cinema, nell'arte,nell'economia. Registrato con il n° 3104 del Registro Stampa, presso la Cancelleria del Tribunale di Treviso il 19/02/2004.
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